Organi Amministrativi

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente
Antonio Trino
Vice Presidente
Salvatore Finocchio
Segretario
Antonino Panebianco
Tesoriere
Santi Barbaro
Consiglieri
Daniele Adorno
Rosario Beccore
Severina Buono
Cosimo Celona
Salvatore Feliciotto
Antonino Ferrena
Massimo Latella
Paolina Lonia
Claudio Patinella
Biagio Proto
Simona Venuti
COMMISSIONE ALBO
INFERMIERI
Presidente
Giuseppe Costa
Vice Presidente
Antonino Nunnari
Segretario
Paolo Cambria
Componenti
Ivan Alonge
Maria Donia
Lucia Inferrera
Nicola Lauro
Francesco Sigari
Santo Villari
COMMISSIONE ALBO
INFERMIERI PEDIATRICI
Presidente
Rosalia Tindara Romano
Vice Presidente
Elvira Pulitano
Segretario
Dora Iannello
Componenti 
Claudia Cardinale
Mariagiovanna Piccolo
 
REVISORI DEI CONTI
Presidente
DA NOMINARE
Effettivi
Paolo Quartaronello
Orazio Santoro
Supplente
Ilenia Novello

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La norma affida agli Ordini una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all'Albo, che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi ( Dlcps 233/46 e Dpr 221/50).
In Italia gli Ordini OPI sono circa 100: i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani" sono quelli di Avellino, Caserta, Benevento, Lecco, Prato, Vibo Valentia, Biella e Crotone.
Tutta l'attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali. L'organo di governo dell'Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del'Ordine variano da 5 per gli Ordini con meno di 1000 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.
Ogni Ordine distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

L’infermiere
L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo Professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica generale. La figura professionale dell'infermiere, con il relativo profilo, viene individuata dal Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n.739. L'infermiere attua interventi di tipo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo; partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; definisce le necessità assistenziali infermieristiche e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. L'infermiere nell'espletamento delle proprie funzioni agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto. L'infermiere può svolgere la sua attività in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.

Normativa di riferimento:
DM 14/09/1994 n. 739 "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere"

Assistenti Sanitari
L'assistente sanitario è un professionista che, in possesso del titolo abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, si occupa di prevenzione, promozione ed educazione alla salute. La figura professionale dell'assistente sanitario, con il relativo profilo, viene individuata dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 69; si tratta di una figura storica nell'assistenza sanitaria, in quanto le prime scuole per la formazione di "assistenti sanitarie visitatrici" vengono istituite nel 1925. L'assistente sanitario opera principalmente a livello territoriale nell'ambito della medicina sociale, della tutela dell'igiene e sanità pubblica e ambientale, della ricerca epidemiologica, dell'assistenza sanitaria, della prevenzione e dell'educazione alla salute. Interviene inoltre in tutte quelle situazioni che richiedono una vigilanza costante dello stato di salute e la definizione di programmi di prevenzione e di educazione alla salute mirati, capillari e continui. Il suo intervento è rivolto all'individuo, alla famiglia, al gruppo e alla collettività. L'assistente sanitario può svolgere la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale. Per quanto riguarda la formazione, le università possono attivare corsi di laurea triennali nell'ambito delle facoltà di medicina e chirurgia. Il titolo di Assistente Sanitaria Visitatrice, conseguito con il vecchio ordinamento didattico, è equiparato a tutti gli effetti alla laurea universitaria. La laurea triennale per ASV è stata attivata presso le università di Siena e di Catanzaro.

Normativa di riferimento:
· D.M. 17/01/97, n. 69 "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario".
· Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

L'infermiere pediatrico
La figura professionale dell'infermiere pediatrico, con il relativo profilo, viene individuata dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n.70 e sostituisce la figura della "vigilatrice d'infanzia". L'infermiere pediatrico è il professionista che, in possesso del titolo abilitante e dell'iscrizione all'Albo Professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.

L'infermiere pediatrico attua interventi di tipo preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo. L'assistenza infermieristica pediatrica si rivolge al neonato e al bambino, sano o ammalato, fino al diciottesimo anno di età, nonché alla famiglia e alla comunità relativamente a interventi di educazione sanitaria e promozione della salute (prevenzione delle malattie e degli incidenti). L'infermiere pediatrico può svolgere la sua attività in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale. Per quanto riguarda la formazione, le università possono attivare corsi di laurea triennali nell'ambito delle facoltà di medicina e chirurgia. Il titolo di Vigilatrice d'Infanzia, conseguito con il vecchio ordinamento didattico, è equiparato a tutti gli effetti alla laurea universitaria.

Normativa di riferimento:
·D.M. 17/01/97, n. 70 "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico"
·Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie"